Aperto da oggi il piano Transizione 5.0 con relativa Piattaforma GSE per prenotare i fondi
Piano Transizione 5.0
Apre oggi dalle 12 il bando Transizione 5.0 con relativa Piattaforma GSE
La piattaforma per la prenotazione degli incentivi è attiva dalle ore 12.00 del 7 agosto sul sito del GSE, incaricato della gestione delle agevolazioni e del credito per conto del Mimit. Accesso alla pagina web tramite SPID.
Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo Transizione 5.0. Il testo al seguente link:
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/06/24A04160/sg)
Per il caricamento della pratica dell’azienda interessata, servirà l’elaborazione della diagnosi energetica ex ante sulla base del progetto ammissibile, con i tempi necessari che richiede per essere compiuta correttamente, così come da normativa.
Sarà possibile partecipare finché ci saranno i fondi.
Alcune sottolineature della Transizione 5.0
Il totale delle risorse stanziate ammonta a 12,7 miliardi di euro per il biennio 2024-2025. Di questi, 6,3 miliardi di euro, provenienti dal programma RePower EU, finanzieranno il Piano Transizione 5.0. Altri 6,4 miliardi, già previsti dalla legge di bilancio, saranno a disposizione per il Piano Transizione 4.0.
Sono ammissibili al beneficio 5.0 i progetti di innovazione aventi a oggetto investimenti in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (gli stessi riportati nell’allegato A e B del Piano Transizione 4.0) purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dell'unità produttiva o 5% se calcolata sul processo interessato dall'investimento. A queste condizioni è possibile agevolare anche le spese di formazione e gli investimenti in impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
Gli ordini accettati dovranno prevedere un acconto minimo del 20% del costo di acquisizione entro 30 giorni dalla prenotazione.
Gli investimenti devono garantire il rispetto del principio del DNSH del PNRR (DO NO SIGNIFICANT HARM, non arrecare un danno significativo all’ambiente) ai sensi dell’art. 17 del reg. EU n. 852/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, cfr. art. 5 del Decreto attuativo sopra linkato). Il decreto attuativo chiarisce che non sono ammissibili i progetti destinati ad attività connesse ai combustibili fossili, attività nell’ambito del sistema ETS che generano emissioni di gas a effetto serra sopra i parametri di riferimento, attività legate a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, e attività che producono rifiuti speciali pericolosi. Tuttavia, sono previste eccezioni specificate nel decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sempre linkato sopra.
Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
1) Quali aziende possono partecipare: possono partecipare tutte le imprese in regola (sicurezza sul lavoro, ecc…), residenti nel territorio dello Stato, compreso le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (esclusi professionisti, le imprese che versano in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo senza continuità aziendale, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs 231/2001).
2) Il Progetto d'investimento ammissibile: per ottenere l’agevolazione, le imprese devono effettuate un progetto d’innovazione con investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0 (cfr. allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232), che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione e produzione o alla rete di fornitura, per conseguire, tramite gli stessi, complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce il progetto d’innovazione non inferiore al 3% rispetto ai consumi dell’esercizio precedente o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Nell’Allegato B, il testo della normativa Transizione 5.0 prevede, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto del locatore.
Per i software (Allegato B) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, è agevolabile anche il costo per servizi imputabili per competenza.
PS. Se l’investimento previsto nel progetto non raggiunge gli obiettivi di risparmio energetico minimi del Piano Transizione 5.0, è comunque possibile sfruttare il Credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0 (reg. l. 178/2020 art.1 commi 1051 – 1063).
3) Fotovoltaico. Se ci sono le condizioni di cui sopra, è possibile agevolare, in aggiunta, anche tutte gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) destinata all’autoconsumo (escluso le biomasse). Per il fotovoltaico, sono ammissibili solo impianti con moduli che rispettino il carattere tecnico e territoriale (UE) di cui art. 12, comma 1, lettere a), b), c) del decreto del 9 dicembre 2023, n. 81. Se utilizzati i moduli di cui alle lettere b) o C), scatta maggiorazione del 120% o del 140% del loro costo. In sintesi:
- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti negli Stati dell’Unione Europea composti da celle bifacciali o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
4) Formazione. E’ possibile cumulare anche spese per la formazione del personale in transizione digitale ed energetica dei processi produttivi fino al 10% dell’investimento, fino a max. 300k. Tra le spese ammissibili, ritroviamo:
- Le spese di personale relative ai formatori esterni;
- I costi per i formatori (viaggi, materiali, attrezzature, etc.)
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- I costi del personale per le ore di partecipazione alla formazione e le spese indirette (amministrative, locazioni, etc.).
5) L'agevolazione: sono Nove le aliquote di agevolazione sull’investimento in base alla riduzione dei consumi energetici conseguita e all’ammontare dell’investimento (e fino al 63% per determinati investimenti sui moduli fotovoltaici), come da schema sottostante:
Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
Dal 3% al 6%
oltre 6% al 10%
oltre il 10%
Oppure riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
Dal 5% al 10%
oltre 10% al 15%
oltre il 15%
Investimenti fino a 2,5 milioni
35%
40%
45%
oltre 2,5 a 10 milioni
15%
20%
25%
oltre 10 a 50 milioni
5%
10%
15%
6) La procedura: per ottenere il credito d’imposta serve una documentazione specifica con una comunicazione iniziale che attesti ex ante la riduzione dei consumi conseguibile con i nuovi investimenti, la descrizione del progetto d’investimento, comunicazioni periodiche intermedie sullo svolgimento dell’investimento, una comunicazione ex post con l’avvenuta realizzazione degli investimenti, la certificazione dei beni 4.0, la certificazione contabile, ecc … . Per le PMI è prevista la possibilità di “spesare” nel credito d’imposta fino ad 10.000 euro le certificazioni energetiche e fino a 5.000 euro la certificazione del revisore, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti. Inoltre tutti i documenti, di trasporto, le fatture relative agli investimenti dovranno riportare obbligatoriamente i riferimenti della normativa (art. 38 del D.L. Pnrr n.19 del 02/03/2024, G.U n. 52).
7) L'utilizzo del credito di imposta 5.0: il credito d’imposta 5.0 non concorre alla base imponibile e si potrà utilizzare in compensazione con debiti fiscali e contributivi presentando il modello F24 in un'unica rata entro il 2025. L’eventuale eccedenza compensabile in ulteriori 5 rate annuali di pari importo. Il credito d’imposta 5.0 non sarà cedibile.
8) Cumulabilità: il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta 4.0 e con il credito Zes unica 2024. Per il resto, è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che non venga superato il 100% del costo dei beni oggetto di investimento.
9) Manteniento e recapture: i beni oggetto del progetto di investimento in Transizione 5.0 devono essere mantenuti per i 5 anni successivi a quello di effettuazione dello stesso. In caso contrario, scatta un sistema di “recapture” adeguato alle diverse situazioni.
Il Decreto Attuativo:
Per una prefattibilità gratuita: finanza.agevolata@ad-consult.it; 339.433.2428; tel. 02.871.976.74.